Regolamento edilizio comunale (REC)
Il regolamento edilizio comunale contiene, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Contenuti del Regolamento Edilizio
Storicamente i contenuti del R.E. (che derivava dai preesistenti regolamenti d'ornato di epoca pre-unitaria) erano definiti dall'art. 33 della legge 1150/1942, successivamente sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001. Tra i compiti assegnati dalla legge urbanistica del 1942 vi era:
-
la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
- la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
- la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
- l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
- l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
- la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti;
ecc.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. n° 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) l'art. 33 della legge n° 1150/1942 è stato abrogato ed i contenuti del R.E. sono stati ridefiniti.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 380/2001 il regolamento edilizio comunale deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Dall'anno 1985 all'anno 2004 nella regione Veneto il R.E. è stato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 61/1985, parte integrante del Piano Regolatore Generale. In questo lasso di tempo il R.E. e le sue varianti hanno pertanto seguito le procedure e l'iter amministrativo previsto per la formazione del P.R.G.
Dalla data di entrata in vigore della L.R. n° 11/2004, che ha abrogato l'art. 10 della L.R. n° 61/1985, il R.E. non fa più parte della strumentazione urbanistica comunale assumendo nuovamente valore di strumento di regolamentazione edilizia, svincolato dalle complesse procedure di approvazione dei piani urbanistici.
A seguito dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR 06/06/2001 n° 380, il Regolamento edilizio comunale deve essere redatto secondo lo “schema di Regolamento edilizio Tipo”, integrare le 42 “Definizioni uniformi” e contenere la “Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”.
Per la stesura del testo del Regolamento Edilizio Comunale la Regione Veneto ha approvato con DGR n° 669/2018 delle “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo” che contengono una proposta di contenuti del REC adeguato al RET, che i Comuni possono utilizzare per il proprio Regolamento Edilizio, in misura totale o parziale od eventualmente modificare ed integrare.
La Regione Veneto ha inoltre stabilito, con l’art. 48 ter della LR n° 11/2004, che le nuove “Definizioni uniformi” del RET aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall’efficacia di una specifica variante al Piano urbanistico generale del Comune.
Procedura di approvazione del R.E.
Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale, ha durata a tempo indeterminato e può essere modificato in qualsiasi momento con deliberazione del Consiglio Comunale.
Norme di riferimento
Il Regolamento Edilizio viene redatto dal Comune sulla base delle seguenti disposizioni:
-
art. 4 del DPR n° 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali del 20/10/2016, concernente l’adozione del Regolamento edilizio Tipo (RET);
- DGRV 22/11/2017 n° 1896 “recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR 06/06/2001 n° 380”
- DGRV 15/05/2018 n° 669 “Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896”.